Istituzione elenco comunale elettori fuori sede

Requisiti, scadenze e modalità per richiedere l’iscrizione nell’elenco comunale degli elettori fuori sede e votare nel Comune di temporaneo domicilio.
Data:

30/10/2026

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Descrizione

L’articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180 ha introdotto, in via permanente, la possibilità per determinate categorie di elettori temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio, mediante iscrizione nell'elenco comunale degli elettori fuori sede.

La disciplina si applica esclusivamente alle:

  • elezioni della Camera dei deputati;
  • elezioni del Senato della Repubblica;
  • elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
  • referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La disciplina non si applica alle elezioni regionali e amministrative.

Possono presentare domanda:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo l, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, 5, primo periodo);
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

Termini per presentare la domanda:

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

  1. Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) entro il 31 dicembre di ciascun anno per le consultazioni dell’anno successivo.
  2. Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre 45° giorno antecedente le consultazioni dell'anno in corso.
  3. Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) non oltre il 45° giorno antecedente le consultazioni dell'anno in corso.

L’iscrizione nell'elenco degli ammessi al voto fuori sede ha durata annuale.

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello PDF editabile, disponibile in allegato, da trasmettere al Comune di temporaneo domicilio nel rispetto delle scadenze sopra indicate, corredata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dalla certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Tale condizione può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere e i controlli previsti dall'art. 71 dello stesso decreto.

La documentazione può essere presentata al Comune con una delle seguenti modalità:

Nella domanda devono essere indicati l’indirizzo completo del domicilio temporaneo e, ove possibile, un recapito di posta elettronica.

La domanda può essere revocata con le medesime modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per la presentazione.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 12:28

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